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Tribunale di Bologna > Contratti a termine
Data: 17/03/2010
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 191
Parti: XX YY
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – INERZIA NELL’AZIONE GIUDIZIARIA - RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO: INSUSSISTENZA – MANCATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DIPENDENTE SOSTITUITO: ILLEGITTIMITA’ - PROVA DELLE CAUSALI


Artt. 1 e 2 legge 230/1962

Art. 23 legge 56/1987

 

Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso proposto da un lavoratore al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, stipulati per ragioni sostitutive e la conseguente condanna alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno.Autostrade per l’Italia spa si costituiva in giudizio eccependo la risoluzione del contratto per mutuo consenso avendo il ricorrente atteso anni dalla cessazione dell’ultimo contratto prima di proporre il tentativo obbligatorio di conciliazione e affermando comunque la legittimità dei contratti per sussistenza delle causali apposti. Il Giudice, in accoglimento del ricorso, si sofferma anzitutto sull’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, osservando che “…può parlarsi di manifestazione di volontà solo quando il comportamento tenuto appaia inequivoco; orbene, nella fattispecie, l’inerzia del lavoratore può essere determinata da molteplici ragioni, per esempio dalla inconsapevolezza dei propri diritti o dalla speranza di conseguire nuovi contratti con la società resistente”.

In merito poi alle causali apposte ai contratti ovvero ragioni sostitutive, la sentenza in commento afferma “..l’onere di specificazione impone che, tutte le volte in cui l’assunzione avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione…solamente in questa maniera, infatti, l’onere imposto alla parti che intendono stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stesa nel corso del rapporto”.

Considerato inoltre che, nello specifico, la causale aveva ad oggetto, come previsto dal CCNL applicabile, sostituzione di dipendenti assenti per ferie, il Giudice precisa che “la causale in questione, desunta dal CCNL che la prevede in attuazione della legge n. 56 del 1987, non si sottrae  alle esigenze di specificazione ed individuazione sopra evidenziate, dovendo sempre essere assicurata la possibilità di controllo della veridicità della motivazione”.